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POLITECNICO DI LUGANO INCHIESTA PENALE
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gabrielnet
2008-02-23 16:57:09 UTC
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MASSIMO SILVESTRI SOTTO INCHIESTA PENALE DALLA PROCURA DI LUGANO
PER AVER FALSIFICATO E PUBBLICATO SUL SITO INTERNET
www.unipsa.ch DEL POLITECNICO DI LUGANO UNA SENTENZA DEL TAR
DOVE SI EVIDENZIA LA PERDITA DEL RICORSO E LA RELATIVA CONDANNA
PER PUBBLICITA’ INGANNEVOLE AD ISSEA SOCIETA’ PROPRIETARIA DEL
POLITECNICO DI LUGANO PER AVER DIFFUSO UN MESSAGGIO RELATIVO AD
UNA DELLE TANTE UNIVERSITA’ INESISTENTI FACENTI CAPO A MASSIMO
SILVESTRI LA LUSES

MASSIMO SILVESTRI LUSES ISSEA UNIPSA POLITECNICO DI STUDI
AZIENDALI DI LUGANO www.unipsa.ch OGGETTO DI PROVVEDIMENTO
SANZIONATORIO DALL'AUTORITA' GARANTE DEL MERCATO E DELLA
PER PUBBLICITA' INGANNEVOLE

http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/DSA... light=2,issea

http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/DSA... light=2,issea

http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/DSA... light=2,issea


MASSIMO SILVESTRI AMMINISTRATORE UNICO ISSEA UNIPSA POLITECNICO
DI LUGANO LUSES GIA PLURICONDANNATO DALL’AUTORITA’ GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DALLO IAP ISTITUTO AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA IN
ITALIA PER PUBBLICITA’ INGANNEVOLE E’ STATO CONDANNATO
PENALMENTE PER DIFFAMAZIONE TRAMITE INTERNET ARTICOLO 173 CODICE
PENALE SVIZZERO CON SENTENZA DEL GIUDICE DELLA PRETURA PENALE
DEL TRIBUNALE DI BELLINZONA DOTTOR DAMIANO STEFANI CON SENTENZA
NUMERO 10.2007.227 DEL 9 GENNAIO.

PER LEGGERE LA SENTENZA DI CONDANNA INTEGRALE DIGITARE IL
SEGUENTE LINK

http://www.uniludes.ch/doc_pdf/comun...t%20penale.pdf

PI5421 - LUSES-LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ECONOMICI E SOCIALI
Provvedimento n. 16366
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell’11 gennaio 2007;

I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Nelle richieste di intervento si evidenzia che il messaggio
lascerebbe intendere che LUSES sia una università in grado di
conferire lauree e titoli accademici con la possibilità di usare
legalmente il titolo di dottore in Italia, che tali titoli siano
riconosciuti in Italia, abbiano valore legale e siano spendibili
come tali, e che LUSES abbia una organizzazione stabile e
articolata nella sede di Roveredo, contrariamente al vero.
II. MESSAGGIO
Il messaggio oggetto della richiesta di intervento è stato
diffuso attraverso il sito internet www.uniluses.ch, volto a
promuovere l’attività di formazione universitaria offerta dalla
LUSES.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è
stato richiesto alla società ISSEA SA, all’Associazione LUSES e
alla signora Ornella Fagnani
In data 10 luglio 2006 è stata acquisita agli atti d’ufficio
copia della pagina web http://hosting.masterweb.it/whois.html,
stampata e rilevata in pari data ai fini dell’identificazione
del committente, dalla quale risulta che a quella data l’holder
del domain name in questione era la società ISSEA SA, con sede
in Agno (Svizzera), data dell’ultima registrazione il 26 maggio
2006 e dell’ultima modifica il 15 maggio 2006.
Secondo LUSES, i rapporti tra l’Associazione e ISSEA SA, nonché
tra le persone che ricoprono incarichi nelle medesime, non
avrebbero alcuna rilevanza sull’oggetto del presente
procedimento.
Ogni responsabilità deve essere ricondotta al legale
rappresentante pro-tempore, che è da individuarsi, conformemente
a quanto disposto dallo statuto, nel Presidente
dell’associazione stessa Massimo Maria Silvestri titolare del
POLITECNICO DI LUIGANO.
LUSES ha allegato copia dell’atto costitutivo dell’associazione
con sede in Roveredo Cantone dei Grigioni (Svizzera) e dello
statuto, datati 21 giugno 2005.
Da essi si evince che Presidente dell’Associazione è Massimo
Silvestri [E’ la società che gestisce il Politecnico di studi
aziendali, università privata a distanza con sede nel Cantone
Ticino, autorizzata all’utilizzo della suddetta denominazione
dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino con deliberazione del
14 febbraio 2006. ] e che la signora Ornella Fagnani ne è
Segretario e Tesoriere.
E' stata ribadita, in sintesi, l’ingannevolezza del contenuto
dei messaggi apparsi sul sito internet www.uniluses.ch, con la
seguente documentazione:
•la comunicazione del Municipio di Roveredo GR – Ufficio
controllo abitanti del 24 luglio 2006, nella quale la
Cancelleria Comunale dichiara che “l’Università Luses non
risulta allo scrivente ufficio, nè tantomeno ci risulti essere
un’università nel nostro Comune”;
•la comunicazione dell’Ufficio della Formazione medio-superiore
del Dipartimento dell’educazione, cultura e protezione
dell’ambiente dei Grigioni del 24 luglio 2006, nella quale si
dichiara che “la cosiddetta LUSES- Libera Università degli Studi
Economici e Sociali non vien riconosciuta dal cantone Grigioni
come Istituzione universitaria”
•la comunicazione dell’Ispettorato del registro fondiario e
registro di commercio del Cantone dei Grigioni del 20 luglio
2006, nella quale si dichiara che LUSES- Libera Università degli
Studi Economici e Sociali non è iscritta nel registro;
•copia del dispositivo del decreto del 25 agosto 2006 assunto
in sede cautelare dal Presidente del Tribunale distrettuale di
Moesa (Cantone dei Grigioni), con cui il giudice svizzero ordina
alla “LUSES Libera Università degli Studi Economici e Sociali,
Roveredo, di non utilizzare né il nome Luses né i nomi di
dominio www.uniluses.ch e www.luses.ch”.
In data 10 novembre 2006 è stata comunicata alle parti la data
di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 12,
comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
V. PARERE DELL’AUTORITà PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Con parere pervenuto in data 2 gennaio 2007, la suddetta
Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una
fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19,
20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Risulta, infatti, dimostrato in atti che la società ISSEA SA è
stata titolare del domain name www.uniluses.ch, e quindi
committente del messaggio, dal maggio 2006 al 16 luglio 2006, in
un contesto di comunanza di interessi dovuti ai legami personali
esistenti fra i due soggetti giuridici in questione, potendo
rilevare l’incarico del 2 maggio 2006, al più, ai soli fini del
rapporto interno fra questi ultimi.
Si rileva, inoltre, che Massimo Silvestri, persona fisica
titolare rappresentante legale sia di ISSEA SA, sia di LUSES, è
stato oggetto più volte di provvedimenti sanzionatori
dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Le risultanze istruttorie, di contro, dimostrano
incontrovertibilmente quanto segue:
LUSES non ha in concreto ideato, programmato e realizzato alcun
corso negli indirizzi di studio pubblicizzati, nemmeno nella
vantata modalità a distanza, né ha concluso con alcuna
università convenzioni propedeutiche alla realizzazione dei
corsi o al rilascio da parte di queste ultime di titoli di
studio;
presso il comune di Roveredo LUSES non ha a disposizione alcun
locale, ma unicamente una casella postale per il recapito della
corrispondenza;
LUSES è stata destinataria di un ordine del giudice svizzero che
le ha intimato di non utilizzare più il nome LUSES né i nomi a
dominio uiluses.ch e luses.ch, decidendo di sciogliersi per
sopravvenuta carenza di interesse al conseguimento dello scopo
sociale.
Appare, quindi, di immediata evidenza che il messaggio diffuso
attraverso il sito uniluses.ch è volto a promuovere l’offerta di
servizi di formazione in realtà inesistenti.
Il messaggio in esame, pertanto, appare idoneo ad indurre i
destinatari del medesimo in errore con riguardo alle qualifiche
dell’operatore pubblicitario, alle effettive caratteristiche dei
servizi pubblicizzati e ai risultati che si possono ottenere
tramite il loro acquisto.
Tale errore cade su elementi essenziali della decisione di
acquisto di servizi di formazione universitaria o comunque
superiore, e per tale motivo è in grado di orientare
indebitamente le scelte dei consumatori e di pregiudicarne, di
conseguenza, il comportamento economico.
VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Per quanto riguarda la durata della violazione, si rileva che il
sito in esame è stato diffuso da ISSEA SA da giugno 2006 sino al
17 luglio 2006, da LUSES da giugno 2006 sino al novembre 2006.
Alla luce di tali elementi, si ritiene di dover irrogare a ISSEA
SA una sanzione pecuniaria amministrativa nella misura di 9.100
€ (novemilacento euro) e all’Associazione Libera Università
degli Studi Sociali-LUSES una sanzione pecuniaria amministrativa
nella misura di12.100 € (dodicimilacento euro).
DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del
presente provvedimento, diffuso dalla società ISSEA SA e
dall’Associazione Libera Università degli Studi economici e
Sociali-LUSES, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti
in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai
sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettere a) e c), del Decreto
Legislativo n. 206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che alla società ISSEA SA sia irrogata una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 9.100 € (novemilacento euro);
c) che all’Associazione Libera Università degli Studi economici
e Sociali-LUSES sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria pari a 12.100 € (dodicimilacento euro), da eseguirsi
dal Presidente Massimo Silvestri in virtù dell’incarico
conferitogli dall’assemblea straordinaria dei soci del 21
novembre 2006.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti
interessati e pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
--
Postato da Alice Newsgroup: lo usi da web ma con le funzioni del newsreader http://newsgroup.alice.it
Gerarchie it, italia, it-alt, tin, it.binari. Unico!
anonimo
2008-03-05 10:45:19 UTC
Permalink
TAR DEL LAZIO : IL NOSTRO SITO INTERNET NON E' INGANNEVOLE
Il Tribunale Amministrativo del Lazio, con sentenza n.14210 del 7
novembre 2007 depositata il 31 dicembre 2007 , ha accolto il
ricorso della nostra università Politecnico di Lugano ed ha
annullato
il provvedimento n.16494 ed il connesso provvedimento n.16880 IP
20, dell'Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato, stabilendo
che il nostro sito NON E' INGANNEVOLE.
Scrive il Tar.......omissis
FATTO E DIRITTO
"il ricorso n.2931/07 è fondato e va di conseguenza accolto.
Con il terzo motivo d'impugnativa,la ricorrente ha contestato la
natura ingannevole del messaggio pubblicitario.
La doglianza puo essere condivisa
Il messaggio,infatti,non appare idoneo ad orientare indebitamente le
scelte dei consumatori........
Il messaggio pubblicitario specifica in modo chiaro ed intelligibile
che l'università è autorizzata all'uso della denominazione ai sensi
della normativa di uno stato estero e che sempre ai sensi di detta
normativa la sua attività è regolata.........
La fondatezza di tale censura determina,assorbite le ulteriori
doglianze,l'accoglimento del ricorso e,per l'effetto,l'annullamento
del provvedimento n.16494 adottato dall'AGCM nell'adunanza del 15
febbraio 2007
PQM
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,Prima sezione di
Roma,previa riunione dei relativi giudizi,cosi provvede sui ricorsi
in
epigrafe........:
accoglie il ricorso n.2931 del 2007 e ,per l'effetto,annulla il
provvedimento impugnato
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa
Cosi deciso in Roma,nella camera di consiglio del 7 novembre 2007
Dott.Pasquale de Lise Presidente
Dott.Roberto Caponigro Estensore


Inoltre con delibera del 5 dicembre 2007 ,notificata il 4 marzo 2008,
il Garante ha sospeso la procedura IP20 e la relativa delibera
n.16880 del 24 maggio 2007,nella quale si contestava la
inottemperanza
al provvedimento annullato.

leggete il dispositivo della sentenza del TAR

http://www.unipsa.ch/documenti/news/Tar.pdf
anonimo
2008-03-06 10:57:42 UTC
Permalink
Per prima cosa si informa che la sentenza indicata non è contro il
Politecnico di Studi Aziendali di Lugano ,che percio non ha subito
alcuna condanna penale.
La sentenza è stata emessa nei confronti dell'Avv.Massimo Silvestri
per questa frase
"la ludes non è riconosciuta nel sistema universitario svizzero,i
titoli non hanno valore legale nemmeno in Svizzera e non sono
equipollenti a quelli delle università italiane"

Il Pretore nella sentenza citata scrive
"omissis...fondamentalmente quindi l'affermazione la Ludes non è
riconosciuta nel sistema universitario svizzero corrisponde alla
realtà"
"pure vero che è che i titoli di studio rilasciati dalla Ludes non
sono equipollenti a quelli delle università italiane"

Questo per essere chiari e smascherare la furbizia dei dirigenti della
università Ludes che omettono di dare queste informazioni nel sito
internet.

Sul terzo paragrafo quello che recita" i titoli non hanno valore
legale nemmeno in Svizzera" il Pretore ha erroneamente giudicato in
diritto .

Sul punto infatti scrive l'avv. Fabia Giannini Giurista del
Dipartimento dell'Educazione del Cantone Ticino, su precisa domanda
" se il diploma di fisioterapia e la laurea in osteopatia rilasciate
dalla Università Ludes hanno valore legale in Svizzera" risponde "
alcune nazioni attribuiscono un valore legale ai titoli
accademici,cioè lo stato si fa garante della loro qualità e del loro
valore.In Svizzera,data la struttura confederale, non esiste il
concetto di valore legale dei titoli,salvo quelli legati ad un esame
di stato,come per esempio medicina.Non è il caso invece della
fisioterapia e dell'osteopatia...

Dal che si evince che i titoli accademici rilasciati dalla Ludes non
hanno valore
legale in Svizzera e che percio anche la terza parte del messaggio
incriminato corrisponde alla verità.

Da considerare che tale risposta è pervenuta in data successiva a
quella della sentenza del Pretore è per questo costituisce fatto
giuridico nuovo rispetto alla situazione di fatto e di diritto a
conoscenza del Pretore al momento della causa.
Tale sentenza quindi è stata appellata alla Corte di Cassazione e
Revisone Penale,e tale ricorso ne sospende l'esecuzione , ESSA QUINDI
NON E'DEFINITIVA E LA PENA E' SOSPESA E NON E' ESECUTIVA.

L'avv.Massimo Silvestri quindi per il principio della presunzione di
innocenza DEVE ESSERE CONSIDERATO INNOCENTE.

L'omissione nel messaggio di queste informazioni ,lascia intendere
invece che la condanna sia definitiva e per questo arreca un
irreparabile pregiudizio all'onore e alla reputazione del'avv.Massimo
Silvestri,che ha deciso di presentare denuncia penale per diffamazione
ai danni dell'autore del presente messaggio e della Università Ludes
che lo ha pubblicato sul proprio sito internet.
Inoltre anche il Politecnico di Studi Aziendali di lugano,indicato
falsamente come condannato ha deciso di presentare una denuncia penale
per diffamazione e calunnia contro l'autore del presente messaggio.
jolelda
2008-03-07 23:33:07 UTC
Permalink
ANNULLATA LA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DELLA UNIVERSITA LUDES
La procedura di accreditamento presso l'Organo Federale Svizzero di
Accreditamento universitario,che la Università Ludes scrive sul
proprio sito essere in corso,
http://www.uniludes.ch/Menu/Ateneo/accreditamenti.html
in realtà è stata annullata per averla la stessa Ludes ritirata.
Essa infatti non compare nell'elenco delle università accreditate
( vedi link)
http://www.oaq.ch/pub/it/03_04_02_abgeschlossen.php
né fra le procedure in corso ( vedi link)
http://www.oaq.ch/pub/it/03_04_01_laufend.php.

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