gabrielnet
2008-02-23 16:57:09 UTC
MASSIMO SILVESTRI SOTTO INCHIESTA PENALE DALLA PROCURA DI LUGANO
PER AVER FALSIFICATO E PUBBLICATO SUL SITO INTERNET
www.unipsa.ch DEL POLITECNICO DI LUGANO UNA SENTENZA DEL TAR
DOVE SI EVIDENZIA LA PERDITA DEL RICORSO E LA RELATIVA CONDANNA
PER PUBBLICITA INGANNEVOLE AD ISSEA SOCIETA PROPRIETARIA DEL
POLITECNICO DI LUGANO PER AVER DIFFUSO UN MESSAGGIO RELATIVO AD
UNA DELLE TANTE UNIVERSITA INESISTENTI FACENTI CAPO A MASSIMO
SILVESTRI LA LUSES
MASSIMO SILVESTRI LUSES ISSEA UNIPSA POLITECNICO DI STUDI
AZIENDALI DI LUGANO www.unipsa.ch OGGETTO DI PROVVEDIMENTO
SANZIONATORIO DALL'AUTORITA' GARANTE DEL MERCATO E DELLA
PER PUBBLICITA' INGANNEVOLE
http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/DSA... light=2,issea
http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/DSA... light=2,issea
http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/DSA... light=2,issea
MASSIMO SILVESTRI AMMINISTRATORE UNICO ISSEA UNIPSA POLITECNICO
DI LUGANO LUSES GIA PLURICONDANNATO DALLAUTORITA GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DALLO IAP ISTITUTO AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA IN
ITALIA PER PUBBLICITA INGANNEVOLE E STATO CONDANNATO
PENALMENTE PER DIFFAMAZIONE TRAMITE INTERNET ARTICOLO 173 CODICE
PENALE SVIZZERO CON SENTENZA DEL GIUDICE DELLA PRETURA PENALE
DEL TRIBUNALE DI BELLINZONA DOTTOR DAMIANO STEFANI CON SENTENZA
NUMERO 10.2007.227 DEL 9 GENNAIO.
PER LEGGERE LA SENTENZA DI CONDANNA INTEGRALE DIGITARE IL
SEGUENTE LINK
http://www.uniludes.ch/doc_pdf/comun...t%20penale.pdf
PI5421 - LUSES-LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ECONOMICI E SOCIALI
Provvedimento n. 16366
LAUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell11 gennaio 2007;
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Nelle richieste di intervento si evidenzia che il messaggio
lascerebbe intendere che LUSES sia una università in grado di
conferire lauree e titoli accademici con la possibilità di usare
legalmente il titolo di dottore in Italia, che tali titoli siano
riconosciuti in Italia, abbiano valore legale e siano spendibili
come tali, e che LUSES abbia una organizzazione stabile e
articolata nella sede di Roveredo, contrariamente al vero.
II. MESSAGGIO
Il messaggio oggetto della richiesta di intervento è stato
diffuso attraverso il sito internet www.uniluses.ch, volto a
promuovere lattività di formazione universitaria offerta dalla
LUSES.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è
stato richiesto alla società ISSEA SA, allAssociazione LUSES e
alla signora Ornella Fagnani
In data 10 luglio 2006 è stata acquisita agli atti dufficio
copia della pagina web http://hosting.masterweb.it/whois.html,
stampata e rilevata in pari data ai fini dellidentificazione
del committente, dalla quale risulta che a quella data lholder
del domain name in questione era la società ISSEA SA, con sede
in Agno (Svizzera), data dellultima registrazione il 26 maggio
2006 e dellultima modifica il 15 maggio 2006.
Secondo LUSES, i rapporti tra lAssociazione e ISSEA SA, nonché
tra le persone che ricoprono incarichi nelle medesime, non
avrebbero alcuna rilevanza sulloggetto del presente
procedimento.
Ogni responsabilità deve essere ricondotta al legale
rappresentante pro-tempore, che è da individuarsi, conformemente
a quanto disposto dallo statuto, nel Presidente
dellassociazione stessa Massimo Maria Silvestri titolare del
POLITECNICO DI LUIGANO.
LUSES ha allegato copia dellatto costitutivo dellassociazione
con sede in Roveredo Cantone dei Grigioni (Svizzera) e dello
statuto, datati 21 giugno 2005.
Da essi si evince che Presidente dellAssociazione è Massimo
Silvestri [E la società che gestisce il Politecnico di studi
aziendali, università privata a distanza con sede nel Cantone
Ticino, autorizzata allutilizzo della suddetta denominazione
dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino con deliberazione del
14 febbraio 2006. ] e che la signora Ornella Fagnani ne è
Segretario e Tesoriere.
E' stata ribadita, in sintesi, lingannevolezza del contenuto
dei messaggi apparsi sul sito internet www.uniluses.ch, con la
seguente documentazione:
la comunicazione del Municipio di Roveredo GR Ufficio
controllo abitanti del 24 luglio 2006, nella quale la
Cancelleria Comunale dichiara che lUniversità Luses non
risulta allo scrivente ufficio, nè tantomeno ci risulti essere
ununiversità nel nostro Comune;
la comunicazione dellUfficio della Formazione medio-superiore
del Dipartimento delleducazione, cultura e protezione
dellambiente dei Grigioni del 24 luglio 2006, nella quale si
dichiara che la cosiddetta LUSES- Libera Università degli Studi
Economici e Sociali non vien riconosciuta dal cantone Grigioni
come Istituzione universitaria
la comunicazione dellIspettorato del registro fondiario e
registro di commercio del Cantone dei Grigioni del 20 luglio
2006, nella quale si dichiara che LUSES- Libera Università degli
Studi Economici e Sociali non è iscritta nel registro;
copia del dispositivo del decreto del 25 agosto 2006 assunto
in sede cautelare dal Presidente del Tribunale distrettuale di
Moesa (Cantone dei Grigioni), con cui il giudice svizzero ordina
alla LUSES Libera Università degli Studi Economici e Sociali,
Roveredo, di non utilizzare né il nome Luses né i nomi di
dominio www.uniluses.ch e www.luses.ch.
In data 10 novembre 2006 è stata comunicata alle parti la data
di conclusione della fase istruttoria ai sensi dellarticolo 12,
comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
V. PARERE DELLAUTORITà PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Con parere pervenuto in data 2 gennaio 2007, la suddetta
Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una
fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19,
20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Risulta, infatti, dimostrato in atti che la società ISSEA SA è
stata titolare del domain name www.uniluses.ch, e quindi
committente del messaggio, dal maggio 2006 al 16 luglio 2006, in
un contesto di comunanza di interessi dovuti ai legami personali
esistenti fra i due soggetti giuridici in questione, potendo
rilevare lincarico del 2 maggio 2006, al più, ai soli fini del
rapporto interno fra questi ultimi.
Si rileva, inoltre, che Massimo Silvestri, persona fisica
titolare rappresentante legale sia di ISSEA SA, sia di LUSES, è
stato oggetto più volte di provvedimenti sanzionatori
dallAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Le risultanze istruttorie, di contro, dimostrano
incontrovertibilmente quanto segue:
LUSES non ha in concreto ideato, programmato e realizzato alcun
corso negli indirizzi di studio pubblicizzati, nemmeno nella
vantata modalità a distanza, né ha concluso con alcuna
università convenzioni propedeutiche alla realizzazione dei
corsi o al rilascio da parte di queste ultime di titoli di
studio;
presso il comune di Roveredo LUSES non ha a disposizione alcun
locale, ma unicamente una casella postale per il recapito della
corrispondenza;
LUSES è stata destinataria di un ordine del giudice svizzero che
le ha intimato di non utilizzare più il nome LUSES né i nomi a
dominio uiluses.ch e luses.ch, decidendo di sciogliersi per
sopravvenuta carenza di interesse al conseguimento dello scopo
sociale.
Appare, quindi, di immediata evidenza che il messaggio diffuso
attraverso il sito uniluses.ch è volto a promuovere lofferta di
servizi di formazione in realtà inesistenti.
Il messaggio in esame, pertanto, appare idoneo ad indurre i
destinatari del medesimo in errore con riguardo alle qualifiche
delloperatore pubblicitario, alle effettive caratteristiche dei
servizi pubblicizzati e ai risultati che si possono ottenere
tramite il loro acquisto.
Tale errore cade su elementi essenziali della decisione di
acquisto di servizi di formazione universitaria o comunque
superiore, e per tale motivo è in grado di orientare
indebitamente le scelte dei consumatori e di pregiudicarne, di
conseguenza, il comportamento economico.
VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Per quanto riguarda la durata della violazione, si rileva che il
sito in esame è stato diffuso da ISSEA SA da giugno 2006 sino al
17 luglio 2006, da LUSES da giugno 2006 sino al novembre 2006.
Alla luce di tali elementi, si ritiene di dover irrogare a ISSEA
SA una sanzione pecuniaria amministrativa nella misura di 9.100
(novemilacento euro) e allAssociazione Libera Università
degli Studi Sociali-LUSES una sanzione pecuniaria amministrativa
nella misura di12.100 (dodicimilacento euro).
DELIBERA
a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del
presente provvedimento, diffuso dalla società ISSEA SA e
dallAssociazione Libera Università degli Studi economici e
Sociali-LUSES, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti
in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai
sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettere a) e c), del Decreto
Legislativo n. 206/05, e ne vieta lulteriore diffusione;
b) che alla società ISSEA SA sia irrogata una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 9.100 (novemilacento euro);
c) che allAssociazione Libera Università degli Studi economici
e Sociali-LUSES sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria pari a 12.100 (dodicimilacento euro), da eseguirsi
dal Presidente Massimo Silvestri in virtù dellincarico
conferitogli dallassemblea straordinaria dei soci del 21
novembre 2006.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti
interessati e pubblicato nel Bollettino dellAutorità Garante
della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
PER AVER FALSIFICATO E PUBBLICATO SUL SITO INTERNET
www.unipsa.ch DEL POLITECNICO DI LUGANO UNA SENTENZA DEL TAR
DOVE SI EVIDENZIA LA PERDITA DEL RICORSO E LA RELATIVA CONDANNA
PER PUBBLICITA INGANNEVOLE AD ISSEA SOCIETA PROPRIETARIA DEL
POLITECNICO DI LUGANO PER AVER DIFFUSO UN MESSAGGIO RELATIVO AD
UNA DELLE TANTE UNIVERSITA INESISTENTI FACENTI CAPO A MASSIMO
SILVESTRI LA LUSES
MASSIMO SILVESTRI LUSES ISSEA UNIPSA POLITECNICO DI STUDI
AZIENDALI DI LUGANO www.unipsa.ch OGGETTO DI PROVVEDIMENTO
SANZIONATORIO DALL'AUTORITA' GARANTE DEL MERCATO E DELLA
PER PUBBLICITA' INGANNEVOLE
http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/DSA... light=2,issea
http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/DSA... light=2,issea
http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/DSA... light=2,issea
MASSIMO SILVESTRI AMMINISTRATORE UNICO ISSEA UNIPSA POLITECNICO
DI LUGANO LUSES GIA PLURICONDANNATO DALLAUTORITA GARANTE DELLA
CONCORRENZA E DALLO IAP ISTITUTO AUTODISCIPLINA PUBBLICITARIA IN
ITALIA PER PUBBLICITA INGANNEVOLE E STATO CONDANNATO
PENALMENTE PER DIFFAMAZIONE TRAMITE INTERNET ARTICOLO 173 CODICE
PENALE SVIZZERO CON SENTENZA DEL GIUDICE DELLA PRETURA PENALE
DEL TRIBUNALE DI BELLINZONA DOTTOR DAMIANO STEFANI CON SENTENZA
NUMERO 10.2007.227 DEL 9 GENNAIO.
PER LEGGERE LA SENTENZA DI CONDANNA INTEGRALE DIGITARE IL
SEGUENTE LINK
http://www.uniludes.ch/doc_pdf/comun...t%20penale.pdf
PI5421 - LUSES-LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ECONOMICI E SOCIALI
Provvedimento n. 16366
LAUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA dell11 gennaio 2007;
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Nelle richieste di intervento si evidenzia che il messaggio
lascerebbe intendere che LUSES sia una università in grado di
conferire lauree e titoli accademici con la possibilità di usare
legalmente il titolo di dottore in Italia, che tali titoli siano
riconosciuti in Italia, abbiano valore legale e siano spendibili
come tali, e che LUSES abbia una organizzazione stabile e
articolata nella sede di Roveredo, contrariamente al vero.
II. MESSAGGIO
Il messaggio oggetto della richiesta di intervento è stato
diffuso attraverso il sito internet www.uniluses.ch, volto a
promuovere lattività di formazione universitaria offerta dalla
LUSES.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è
stato richiesto alla società ISSEA SA, allAssociazione LUSES e
alla signora Ornella Fagnani
In data 10 luglio 2006 è stata acquisita agli atti dufficio
copia della pagina web http://hosting.masterweb.it/whois.html,
stampata e rilevata in pari data ai fini dellidentificazione
del committente, dalla quale risulta che a quella data lholder
del domain name in questione era la società ISSEA SA, con sede
in Agno (Svizzera), data dellultima registrazione il 26 maggio
2006 e dellultima modifica il 15 maggio 2006.
Secondo LUSES, i rapporti tra lAssociazione e ISSEA SA, nonché
tra le persone che ricoprono incarichi nelle medesime, non
avrebbero alcuna rilevanza sulloggetto del presente
procedimento.
Ogni responsabilità deve essere ricondotta al legale
rappresentante pro-tempore, che è da individuarsi, conformemente
a quanto disposto dallo statuto, nel Presidente
dellassociazione stessa Massimo Maria Silvestri titolare del
POLITECNICO DI LUIGANO.
LUSES ha allegato copia dellatto costitutivo dellassociazione
con sede in Roveredo Cantone dei Grigioni (Svizzera) e dello
statuto, datati 21 giugno 2005.
Da essi si evince che Presidente dellAssociazione è Massimo
Silvestri [E la società che gestisce il Politecnico di studi
aziendali, università privata a distanza con sede nel Cantone
Ticino, autorizzata allutilizzo della suddetta denominazione
dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino con deliberazione del
14 febbraio 2006. ] e che la signora Ornella Fagnani ne è
Segretario e Tesoriere.
E' stata ribadita, in sintesi, lingannevolezza del contenuto
dei messaggi apparsi sul sito internet www.uniluses.ch, con la
seguente documentazione:
la comunicazione del Municipio di Roveredo GR Ufficio
controllo abitanti del 24 luglio 2006, nella quale la
Cancelleria Comunale dichiara che lUniversità Luses non
risulta allo scrivente ufficio, nè tantomeno ci risulti essere
ununiversità nel nostro Comune;
la comunicazione dellUfficio della Formazione medio-superiore
del Dipartimento delleducazione, cultura e protezione
dellambiente dei Grigioni del 24 luglio 2006, nella quale si
dichiara che la cosiddetta LUSES- Libera Università degli Studi
Economici e Sociali non vien riconosciuta dal cantone Grigioni
come Istituzione universitaria
la comunicazione dellIspettorato del registro fondiario e
registro di commercio del Cantone dei Grigioni del 20 luglio
2006, nella quale si dichiara che LUSES- Libera Università degli
Studi Economici e Sociali non è iscritta nel registro;
copia del dispositivo del decreto del 25 agosto 2006 assunto
in sede cautelare dal Presidente del Tribunale distrettuale di
Moesa (Cantone dei Grigioni), con cui il giudice svizzero ordina
alla LUSES Libera Università degli Studi Economici e Sociali,
Roveredo, di non utilizzare né il nome Luses né i nomi di
dominio www.uniluses.ch e www.luses.ch.
In data 10 novembre 2006 è stata comunicata alle parti la data
di conclusione della fase istruttoria ai sensi dellarticolo 12,
comma 1, del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284.
V. PARERE DELLAUTORITà PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Con parere pervenuto in data 2 gennaio 2007, la suddetta
Autorità ha ritenuto che il messaggio in esame costituisce una
fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19,
20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
Risulta, infatti, dimostrato in atti che la società ISSEA SA è
stata titolare del domain name www.uniluses.ch, e quindi
committente del messaggio, dal maggio 2006 al 16 luglio 2006, in
un contesto di comunanza di interessi dovuti ai legami personali
esistenti fra i due soggetti giuridici in questione, potendo
rilevare lincarico del 2 maggio 2006, al più, ai soli fini del
rapporto interno fra questi ultimi.
Si rileva, inoltre, che Massimo Silvestri, persona fisica
titolare rappresentante legale sia di ISSEA SA, sia di LUSES, è
stato oggetto più volte di provvedimenti sanzionatori
dallAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Le risultanze istruttorie, di contro, dimostrano
incontrovertibilmente quanto segue:
LUSES non ha in concreto ideato, programmato e realizzato alcun
corso negli indirizzi di studio pubblicizzati, nemmeno nella
vantata modalità a distanza, né ha concluso con alcuna
università convenzioni propedeutiche alla realizzazione dei
corsi o al rilascio da parte di queste ultime di titoli di
studio;
presso il comune di Roveredo LUSES non ha a disposizione alcun
locale, ma unicamente una casella postale per il recapito della
corrispondenza;
LUSES è stata destinataria di un ordine del giudice svizzero che
le ha intimato di non utilizzare più il nome LUSES né i nomi a
dominio uiluses.ch e luses.ch, decidendo di sciogliersi per
sopravvenuta carenza di interesse al conseguimento dello scopo
sociale.
Appare, quindi, di immediata evidenza che il messaggio diffuso
attraverso il sito uniluses.ch è volto a promuovere lofferta di
servizi di formazione in realtà inesistenti.
Il messaggio in esame, pertanto, appare idoneo ad indurre i
destinatari del medesimo in errore con riguardo alle qualifiche
delloperatore pubblicitario, alle effettive caratteristiche dei
servizi pubblicizzati e ai risultati che si possono ottenere
tramite il loro acquisto.
Tale errore cade su elementi essenziali della decisione di
acquisto di servizi di formazione universitaria o comunque
superiore, e per tale motivo è in grado di orientare
indebitamente le scelte dei consumatori e di pregiudicarne, di
conseguenza, il comportamento economico.
VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Per quanto riguarda la durata della violazione, si rileva che il
sito in esame è stato diffuso da ISSEA SA da giugno 2006 sino al
17 luglio 2006, da LUSES da giugno 2006 sino al novembre 2006.
Alla luce di tali elementi, si ritiene di dover irrogare a ISSEA
SA una sanzione pecuniaria amministrativa nella misura di 9.100
(novemilacento euro) e allAssociazione Libera Università
degli Studi Sociali-LUSES una sanzione pecuniaria amministrativa
nella misura di12.100 (dodicimilacento euro).
DELIBERA
a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del
presente provvedimento, diffuso dalla società ISSEA SA e
dallAssociazione Libera Università degli Studi economici e
Sociali-LUSES, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti
in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai
sensi degli artt. 19, 20, e 21, lettere a) e c), del Decreto
Legislativo n. 206/05, e ne vieta lulteriore diffusione;
b) che alla società ISSEA SA sia irrogata una sanzione
amministrativa pecuniaria pari a 9.100 (novemilacento euro);
c) che allAssociazione Libera Università degli Studi economici
e Sociali-LUSES sia irrogata una sanzione amministrativa
pecuniaria pari a 12.100 (dodicimilacento euro), da eseguirsi
dal Presidente Massimo Silvestri in virtù dellincarico
conferitogli dallassemblea straordinaria dei soci del 21
novembre 2006.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti
interessati e pubblicato nel Bollettino dellAutorità Garante
della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
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Antonio Catricalà
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Postato da Alice Newsgroup: lo usi da web ma con le funzioni del newsreader http://newsgroup.alice.it
Gerarchie it, italia, it-alt, tin, it.binari. Unico!
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